Certamente. Dovete informarci per iscritto di qualsiasi cambiamento relativo a indirizzo, cognome e stato civile facendoci pervenire i relativi documenti ufficiali per i seguenti motivi.
I vantaggi di avere un conto di libero passaggio presso di noi sono i seguenti:
Trovate maggiori informazioni sul nostro sito web e nel nostro opuscolo «Il vostro avere di libero passaggio – le nostre soluzioni».
Abbiamo delegato la gestione operativa della Swisscanto Fondazione di libero passaggio all’Helvetia. Fornendo soluzioni nell’ambito del secondo pilastro, l’Helvetia dispone di ampie competenze e conoscenze in merito a tutte le questioni legate alla previdenza professionale. L’Helvetia si occupa tra le altre cose dell’amministrazione della fondazione per noi.
La Swisscanto Fondazione di libero passaggio è un istituto collettivo che coinvolge attualmente dieci banche cantonali. Depositiamo i vostri averi di previdenza presso le banche cantonali.
Perciò, nella domanda di apertura, dovete scegliere la banca cantonale presso la quale sarà depositato il vostro avere di previdenza. La banca cantonale scelta è la «banca cantonale mediatrice» in relazione all’avere di previdenza, ai sensi delle disposizioni regolamentari. I tassi d’interesse delle banche cantonali affiliate vengono pubblicati sul nostro sito web.
In veste di clienti della Swisscanto Fondazione di libero passaggio, decidete voi presso quale banca cantonale affiliata versare il vostro avere di previdenza in un deposito di risparmio. Collaboriamo esclusivamente con banche cantonali che beneficiano di una garanzia dello Stato. Nella remota eventualità che una banca cantonale si ritrovi in difficoltà finanziarie, potete essere certi che il vostro avere di previdenza è interamente garantito. In questa situazione può accadere solamente che il versamento o il trasferimento del vostro avere di previdenza venga temporaneamente rinviato fino a quando non saranno stati adottati tutti i provvedimenti del caso.
Il certificato individuale di stato civile (per i cittadini svizzeri) e la conferma dello stato civile registrato (per i cittadini stranieri) forniscono informazioni sui dati registrati aggiornati della persona e servono a comprovare l’autenticità dei dati personali come il cognome, lo stato civile o la cittadinanza (per i cittadini svizzeri).
I cittadini svizzeri ordinano il certificato individuale di stato civile presso l’ufficio di stato civile del loro luogo d’origine. I cittadini stranieri ordinano la conferma dello stato civile registrato presso l’ufficio di stato civile del loro luogo di residenza o della nazione di provenienza. L’ordine può essere effettuato via e-mail o telefonicamente. Per alcune persone, come quelle di cittadinanza tedesca ad es., il certificato individuale di stato civile può essere ordinato solo presso il consolato.
Potete ottenere il certificato di residenza direttamente allo sportello del vostro ufficio controllo abitanti del comune di residenza. L’ordine può essere inoltrato all’ufficio controllo abitanti anche per iscritto, via e-mail o tramite un modulo online.
Sul modulo per la chiusura del conto di libero passaggio, in base alla causa della chiusura, è indicato in quali casi e per quali persone è necessaria un’autenticazione.
Esempi:
Non ci facciamo carico dei costi delle autenticazioni. Se avete dubbi sulla necessità di un’autenticazione, non esitate a contattarci.
Le amministrazioni comunali, gli studi notarili, l’ufficio del registro di commercio, l’ufficio del registro fondiario e gli enti preposti all’erogazione di servizi agli stranieri possono effettuare l’autenticazione di documenti e di firme.
Non accettiamo invece autenticazioni rilasciate dalla Posta o dalle Ferrovie federali svizzere (FFS).
Potete richiedere l’autenticazione presso l’ambasciata, il consolato, presso uno studio notarile e in genere anche presso il comune di residenza. Le autenticazioni devono essere obbligatoriamente rilasciate o tradotte in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese. La traduzione richiede a sua volta un’autenticazione.
Un conto di libero passaggio deve essere chiuso se avete un nuovo impiego e di conseguenza siete nuovamente soggetti alle norme concernenti la previdenza professionale, ed è perciò necessario il trasferimento alla nuova cassa pensione. Tale trasferimento può essere richiesto da voi o dalla nuova cassa pensione. Se l’istituto di previdenza non ordina esplicitamente il trasferimento di un importo parziale, è necessario trasferire l’intera prestazione.
Un conto di libero passaggio può essere chiuso nei casi seguenti:
Se iniziate una nuova attività lucrativa come dipendente e superate la soglia d’entrata ai sensi della LPP (art. 3a, cpv. 1, OPP2), il conto di libero passaggio deve essere chiuso e l’avere viene trasferito alla cassa pensione del nuovo datore di lavoro.
Il conto di libero passaggio può essere chiuso su richiesta dello stipulante della previdenza, a patto che siano soddisfatti i requisiti di legge e regolamentari.
La richiesta di chiusura da parte dello stipulante della previdenza deve essere presentata per iscritto. Sul nostro sito web è possibile compilare direttamente la «Richiesta di chiusura del conto di libero passaggio». Dovrete farci pervenire il modulo di richiesta con le informazioni necessarie e i documenti richiesti al più presto 90 giorni prima della data di versamento desiderata.
La Swisscanto Fondazione di libero passaggio non prevede termini di disdetta. Al fine di proteggere il vostro patrimonio, ci riserviamo il diritto di richiedervi ulteriori documenti e firme. Non appena avremo ricevuto tutte le informazioni necessarie e verificato la motivazione del pagamento, eseguiremo il versamento entro 30 giorni.
Solitamente il pagamento viene effettuato su un conto in Svizzera intestato allo stipulante della previdenza.
Nei casi seguenti può avvenire una chiusura senza richiesta dello stipulante della previdenza:
Dall’art. 7 del regolamento di previdenza della Swisscanto Fondazione di libero passaggio si evince che in linea di principio l’avere di vecchiaia accumulato diventa esigibile al raggiungimento dell’età pensionamento (il 1° giorno del mese successivo).
In questo caso è esigibile l’intero avere di vecchiaia. Nel caso degli istituti di libero passaggio abitualmente viene versato il capitale: i pagamenti in forma di rendite rappresentano un’eccezione e non sono possibili nell’ambito della Swisscanto Fondazione di libero passaggio.
Il patrimonio di previdenza nel secondo pilastro non è soggetto al diritto successorio (CC), perciò viene direttamente corrisposto in conformità con l’ordine dei beneficiari. Un’eventuale variazione rispetto all’ordine dei beneficiari regolamentare (cfr. art. 12 del regolamento di previdenza della Swisscanto Fondazione di libero passaggio) deve essere pertanto espressamente comunicata.
Allo/a stipulante della previdenza si consiglia di notificare le persone da lui assistite in misura considerevole (copertura dei costi di sostentamento per almeno il 20%, come affitto ecc.). In caso di decesso dello/a stipulante della previdenza, le persone notificate sono considerate beneficiari. Il versamento non avviene secondo le regole del diritto successorio; per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al nostro regolamento di previdenza.
È possibile aprire un conto di libero passaggio se:
Il nostro formulario per l’apertura di un conto è disponibile qui.
Collaboriamo con dieci banche cantonali. Indicate con una crocetta la banca cantonale desiderata e inviate l’allegato «Istruzioni di pagamento» alla vostra ultima cassa pensione/al vostro ultimo istituto di libero passaggio in modo che possa trasferire a noi il vostro avere di previdenza.
Non appena il vostro avere di previdenza sarà pervenuto alla banca cantonale desiderata, apriremo il vostro conto di libero passaggio personale. Riceverete la conferma dell’apertura per posta.
Presso la SwC FLP, la clientela con una soluzione di conto di risparmio paga una commissione di gestione del conto e la clientela con una soluzione di titoli paga le commissioni sui titoli. Inoltre, in caso di prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni occorre versare una commissione di elaborazione. In aggiunta, per i pagamenti anticipati viene applicata una commissione di chiusura per chi risiede all’estero. Le commissioni sono elencate nel regolamento dei costi.
La commissione di gestione del conto viene addebitata sul conto di libero passaggio alla fine di ogni anno civile. In caso di uscita, l'addebito sarà effettuato al momento dell'uscita.
Sul nostro sito web sotto le condizioni della vostra banca cantonale potete verificare se quest’ultima si fa carico della commissione di gestione del conto.
La commissione necessaria per coprire le spese di amministrazione e gestione della fondazione continuerà a essere fissata in modo uniforme dal consiglio di fondazione per tutte le banche cantonali partner. Inoltre, continuerà a non essere addebitata alcuna commissione di gestione del conto a intestatarie e intestatari della previdenza il cui avere non supera i 1000 franchi. Ora, però, ogni banca cantonale partner può decidere individualmente se e in quale misura vuole farsi carico della commissione di gestione del conto che sarebbe a carico della propria clientela. La procedura corrisponde alla logica già applicata alla remunerazione, per cui ogni banca cantonale stabilisce individualmente l’importo della remunerazione. Questa decisione del Consiglio di fondazione offre alle banche cantonali maggiore margine di manovra e flessibilità.
In caso di entrata o di uscita dalla nostra fondazione nel corso dell'anno, la commissione viene addebitata pro rata. Ciò significa che gli intestatari della previdenza sostengono i costi amministrativi solo per i giorni in cui essi sono effettivamente affiliati alla Swisscanto Fondazione di libero passaggio. In caso di uscita, l'addebito sarà effettuato al momento dell'uscita.
La commissione di chiusura viene dedotta dal patrimonio di previdenza in caso di pagamento anticipato dovuto all'espatrio definitivo dalla Svizzera o di cessazione dell'attività lavorativa come frontaliero/a. La riscossione del proprio patrimonio cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria è considerata come un regolare prelievo di vecchiaia e non è soggetta alla commissione di chiusura neanche per chi risiede all'estero.
Se (in seguito all'espatrio definitivo dalla Svizzera o alla cessazione dell'attività lavorativa come frontaliero/a) viene riscossa solo una parte del patrimonio di previdenza, viene addebitata una commissione di chiusura di soli CHF 100.–. Nel momento di una seconda riscossione viene addebitato una seconda volta l'importo di CHF 100.–. L'importo massimo addebitato resta CHF 200.–.
La nuova commissione di gestione del conto si applica solo per il cosiddetto «Risparmio in conto», vale a dire nei casi in cui il patrimonio di libero passaggio è depositato sul conto di libero passaggio. Chi sceglie l'opzione di risparmio in titoli, non è soggetto alla commissione di gestione del conto, in quanto questa modalità di risparmio comporta già una commissione dello 0,6% sull'avere investito.
Sui conti con un avere inferiore a CHF 1000.– non si applica alcuna commissione di gestione del conto. Fino a CHF 1000.– l'importo vale come franchigia. Se l'avere del conto di libero passaggio ammonta a CHF 1022.–, per esempio, viene addebitata una commissione di soli CHF 22.– invece di CHF 36.–.
Quando aprite il vostro conto di libero passaggio vi recapitiamo un certificato di libero passaggio.
Poi ogni anno, all’inizio di gennaio, vi inviamo un certificato di libero passaggio aggiornato. Se desiderate ricevere un estratto conto in un altro momento, potete richiedercelo via e-mail o per telefono. Per motivi di sicurezza, vi inviamo il certificato di libero passaggio per posta, a meno che non abbiate sottoscritto un’autorizzazione per le e-mail e ce l’abbiate spedita per posta.
Su richiesta del cliente, redigiamo e trasmettiamo al tribunale competente i dati necessari per calcolare i diritti derivanti dal divorzio. Il calcolo effettivo del conguaglio della previdenza a seguito del divorzio viene quindi effettuato dal tribunale.
Nel prosieguo della procedura siamo vincolati alle istruzioni del tribunale. Lo stesso vale per lo scioglimento delle unioni domestiche registrate.
In linea di principio, non spetta a noi verificare se, in caso di divorzio all’estero, l’avere di previdenza accumulato è stato suddiviso in conformità con la legislazione svizzera. Il riconoscimento o l’integrazione di una sentenza di divorzio straniera da parte di un tribunale svizzero sono necessari solo se qualcuno, sulla base di una sentenza di divorzio, richiede il pagamento della propria quota nell’ambito di un conguaglio della previdenza. Se un divorzio all’estero è avvenuto di recente e si richiede un normale versamento, ci riserviamo tuttavia il diritto di far verificare la sentenza da parte di un tribunale svizzero. Non siamo però tenuti a controllare il conguaglio della previdenza.
NOTA: una sentenza di divorzio non ha il valore di un certificato di stato civile aggiornato. Per il versamento dell’avere di previdenza è necessario presentare un certificato individuale di stato civile aggiornato. È pertanto dovere dell’assicurato notificare alle autorità competenti il suo stato civile attuale e farlo registrare.
Il prelievo dell’avere di previdenza per attività indipendente è possibile a condizione che siano soddisfatte le due condizioni seguenti:
Le due suddette condizioni vengono verificate nel modulo «richiesta di chiusura».
Si considera lavoratore indipendente chi lavora a proprio nome e a spese proprie nonché chi, in posizione indipendente, si assume il rischio economico della sua attività. Il concetto è opposto a quello di attività lucrativa dipendente, in cui si svolge un’attività nel ruolo di dipendente e si riceve un salario da un datore di lavoro.
Per certificare la vostra attività indipendente, inviateci la conferma della cassa di compensazione AVS. Qualora da questa non risultasse evidente che l’attività svolto a titolo indipendente rappresenta l’attività principale e da quando questa ha avuto inizio, è necessario presentare ulteriori documenti, quali:
I contributi per il secondo pilastro godono di agevolazioni fiscali e i pagamenti in capitale sono tassati separatamente dagli altri redditi, con un’aliquota d’imposta alla fonte ridotta (diversa a seconda del cantone).
In linea di principio, siete soggetti all’obbligo di pagare le imposte al momento del versamento dell’avere di previdenza.
Noi siamo soggetti a un obbligo di notifica nei confronti delle autorità fiscali e le informiamo di conseguenza in merito al versamento.
I trasferimenti all’interno del secondo pilastro sono esenti da imposte. Analogamente, gli interessi maturati sull’avere di previdenza nell’ambito del secondo pilastro sono esenti dall’imposta sul reddito, dall’imposta sulla sostanza e dall’imposta preventiva.
Se al momento del pagamento siete residenti all’estero o lasciate definitivamente la Svizzera, viene applicata l’imposta alla fonte sul pagamento. In tal caso il calcolo è effettuato sulla base dell’aliquota di’imposta alla fonte di Basila-Città, in quanto la sede della fondazione si trova in questo cantone.
È possibile richiedere la restituzione dell’imposta alla fonte all’ufficio delle imposte del Cantone di Basilea-Città, a condizione che esista un accordo a questo proposito tra il nuovo paese di domicilio e la Svizzera. Per maggiori informazioni rivolgetevi direttamente all’ufficio delle imposte del cantone di Basilea-Città.
Lo/La stipulante della previdenza è tenuto/a a comunicare l’attuale luogo di residenza al momento del versamento.
Si possono eseguire prelievi parziali anticipati se:
Nel quadro definito dalla legge e dal regolamento di previdenza, potete determinare voi stessi quali beneficiari avranno diritto all’avere di previdenza.
Se lo/la stipulante della previdenza decede prima che la prestazione di vecchiaia giunga a scadenza senza farci pervenire alcuna richiesta di modifica dell’ordine regolamentare dei beneficiari (cfr. art. 12 del regolamento di previdenza della Swisscanto Fondazione di libero passaggio) sono considerate beneficiari le persone sottostanti nel seguente ordine:
Utilizzando il modulo di «Richiesta di modifica dell’ordine regolamentare dei beneficiari», potete definire più dettagliatamente i diritti dei singoli beneficiari rispettivamente in presenza di situazioni particolari, ampliando la cerchia dei benificiari per includere le persone assistite in misura considerevole, se agendo in questo modo si adempie meglio lo scopo della previdenza.
L’avere di previdenza non subisce alcuna variazione. Le modalità di trasferimento sono diverse a seconda che l’avere sia trasferito a una cassa pensione, a una fondazione di libero passaggio, alla Fondazione istituto collettore LPP o al Fondo di garanzia LPP.
Il trasferimento dell’avere di previdenza a un nuovo istituto di previdenza può avvenire con o senza l’ordine espresso dello stipulante della previdenza (senza ordine: se il nuovo istituto di previdenza richiede l’avere di previdenza).
Se lo stipulante della previdenza cambia lavoro, la fondazione di libero passaggio è obbligata per legge a trasferire l’avere di previdenza alla nuova cassa pensione.
I trasferimenti all’interno del secondo pilastro sono esenti da imposte. Per maggiori informazioni sulle imposte, consultate questa sezione Q&A alla voce «Imposte».
È possibile trasferire solo fondi che rientrano già nel secondo pilastro. In altre parole, averi di previdenza provenienti da
nonché
Purtroppo non è possibile procedere versamenti volontari con capitali privati.
Poco prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, scriviamo al/la titolare del conto per informarlo/a in merito al proseguimento automatico del conto di libero passaggio fino all’età massima di 70 anni. Durante questo periodo di tempo, il conto può essere chiuso in qualsiasi momento su richiesta del/la titolare del conto di libero passaggio e il capitale può essere prelevato. Se lo/la stipulante della previdenza non invia alcuna comunicazione prima di compiere 75 anni, la prestazione viene trasferita al Fondo di garanzia LPP.
Il Fondo di garanzia LPP continua a gestire l’avere di previdenza fino al compimento del 100° anno di età.
Tutti gli averi di libero passaggio vengono notificati ogni anno all’Ufficio centrale del secondo pilastro. Potete inviare una richiesta all’Ufficio centrale del secondo pilastro e ricevere quindi informazioni sulla situazione del vostro eventuale avere di previdenza.
Le modalità per il pagamento in contanti anticipato dell’avere di previdenza sono indicate nella Legge sul libero passaggio.
Possono prelevare anticipatamente l’avere di previdenza:
In tutti i casi, per il versamento è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
Scegliendo un risparmio in titoli, scegliete di correre un certo rischio in termini di d’investimento. Confrontandovi con il/la vostro/a consulente della banca cantonale mediatrice, potete determinare se un risparmio in titoli fa al caso vostro alla luce della vostra situazione personale e dei vostri piani per il futuro. Durante il colloquio di consulenza con la vostra banca cantonale scoprirete anche qual è il gruppo d’investimento o il fondo della banca cantonale oppure la combinazione di gruppi d’investimento o fondi della banca cantonale che meglio si addice alla vostra situazione personale. Se non conoscete il/la consulente della vostra banca cantonale mediatrice, saremo lieti di mettervi in contatto con la persona giusta.
Per tutti gli/le stipulanti della previdenza residenti in Svizzera viene aperto un deposito nel quale vengono amministrati i diritti detenuti. Per gli/le stipulanti della previdenza con residenza al di fuori della Svizzera non verrà aperto alcun deposito e pertanto il risparmio in titoli è impossibile.
Potete utilizzare il vostro avere di previdenza per l’acquisto di un’abitazione di proprietà a uso proprio. Il prelievo anticipato è soggetto alle seguenti disposizioni legali e regolamentari:
La legge stabilisce che è consentito usare un prelievo anticipato per finanziare le attività seguenti:
In linea di principio, il rimborso del prelievo anticipato per la promozione dell’acquisto d’abitazioni di proprietà è facoltativo. Il diritto e l’obbligo di rimborso decadono con la riscossione della prestazione di vecchiaia, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell’età di pensionamento, all’insorgere di un altro caso di previdenza così come al momento del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
Tuttavia, tale rimborso è obbligatorio per legge in caso di alienazione dell’abitazione di proprietà o di conferimento di diritti economicamente equivalenti a un’alienazione relativi all’abitazione di proprietà.
Se in seguito alla vendita dell’immobile, dopo breve tempo acquistate una nuova abitazione di proprietà a uso proprio, può essere applicato il processo sottostante:
Se l’abitazione di proprietà viene ceduta al coniuge, tale cessione non è ritenuta un’alienazione che comporta il rimborso del prelievo anticipato. Il coniuge è invece soggetto alle stesse restrizioni relative all’alienazione valide per lo stipulante della previdenza. Questo significa in pratica che il prelievo anticipato viene attribuito al coniuge sia presso l’istituto di previdenza del coniuge che presso l’ufficio del registro fondiario.
Potete richiederci telefonicamente o per e-mail il modulo «Promozione della proprietà d’abitazioni». Nel modulo registriamo i vostri dati personali rilevanti per la banca ipotecaria. Pertanto questo documento non è disponibile sul nostro sito web.
Sul nostro sito web trovate invece il nostro promemoria e l’appendice al regolamento per un prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni. In questo modo potete informarvi in anticipo sui costi e sui documenti da noi richiesti.
Il vostro avere di previdenza viene versato in un deposito di risparmio presso una delle nostre banche cantonali partner. Siete voi a definire liberamente, nella domanda di apertura, quale debba essere questa banca cantonale. Tale banca cantonale determina quindi anche il tasso d’interesse che viene applicato all’avere di previdenza. La banca cantonale presso la quale è depositato il vostro avere di previdenza e che fissa il tasso d’interesse applicabile è definita «banca cantonale mediatrice». Se lo desiderate, potete cambiarla in qualsiasi momento gratuitamente.
La vostra banca cantonale mediatrice può adeguare il tasso d’interesse in qualsiasi momento con effetto dal primo giorno del mese successivo. Una panoramica dei tassi d’interesse aggiornati delle banche cantonali partecipanti è disponibile sul nostro sito web. Potete anche richiedere il tasso d’interesse attuale contattandoci telefonicamente o per e-mail oppure contattando direttamente la vostra banca cantonale mediatrice.