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  • ahv-21

    Modifiche relative nelle soluzioni di libero passaggio

    La riforma «AVS 21» si concentra sul primo pilastro, ma prevede anche adeguamenti al secondo pilastro – la previdenza professionale. Il 1° gennaio 2024 entreranno quindi in vigore diverse modifiche nei soluzioni di libero passaggio.

    Età di riferimento per le donne

    Il fulcro della riforma AVS 21 è l’innalzamento a 65 anni dell’età di pensionamento delle donne nell’AVS e nella previdenza professionale obbligatoria. Ciò significa che le donne andranno in pensione un anno dopo rispetto all’età di pensionamento ordinaria sinora prevista. L’innalzamento dell’età di pensionamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Nella legge, il termine età di pensionamento è stato sostituito da età di riferimento.

    Per le donne prossime al pensionamento, l’innalzamento dell’età di riferimento sarà ammortizzato e avverrà a scatti annuali di 3 mesi. Le donne nate nel 1960 raggiungeranno l’età di riferimento ordinaria nel 2024 all’età di 64 anni, come avviene oggi. Dal 2025, l’età di riferimento per le donne nate nel 1961, 1962 e 1963 aumenterà rispettivamente di 3, 6 e 9 mesi.

    Questa disposizione si applica anche nell’ambito del libero passaggio.

    Prelievo dell’avere di libero passaggio

    Gli averi sui conti o nelle polizze di libero passaggio possono continuare a essere prelevati al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento.

    La riscossione delle prestazioni può quindi continuare a essere differita per un periodo massimo di cinque anni oltre il raggiungimento dell’età di riferimento. Dato però l’aumento progressivo dell’età di riferimento per le donne, si posticipa – a seconda dell’anno di nascita – l’età massima alla quale è possibile effettuare la prima riscossione (cfr. tabella). Tuttavia, a causa di una nuova regolamentazione della riforma AVS 21, il differimento è possibile solo se l’intestataria/o della previdenza continua a svolgere un’attività lucrativa. Se questo non è o non è più il caso, l’avere deve essere prelevato al raggiungimento dell’età di riferimento o, se l’attività lucrativa viene interrotta, in un secondo momento.

    Per questa novità sussiste però un ampio periodo di transizione: la prova che attesti la prosecuzione dell’attività lucrativa dovrà essere addotta per la prima volta al 1° gennaio 2030. Le persone che raggiungono o hanno già superato l’età di riferimento AVS nel 2024 possono quindi lasciare il loro avere senza dover fornire questa prova al più tardi fino a 70 anni (uomini) o 69 anni (donne).

    info-ahv21-fzs-i

    * poiché le donne nate in questi anni avranno già raggiunto l’età di 60 anni nel 2024, questa indicazione non è rilevante.
    1 Se non è possibile dimostrare di esercitare un’attività lucrativa, il differimento termina il 31.12.2029 e le prestazioni devono essere riscosse.
    2 Il differimento è consentito al più tardi fino alla cessazione dell’attività lucrativa. Se non è possibile dimostrare di esercitare un’attività lucrativa al raggiungimento dell’età di riferimento, il differimento è escluso.